IL TRIBUNALE DI CATANZARO APRE ALLA BIGENITORIALITA’

15 marzo 2019

Con il decreto n. 443 del 28.02.2019 il Tribunale di Catanzaro ha disposto e riconosciuto, per la prima volta, il regime di affidamento condiviso con collocamento paritario di un minore presso entrambi i genitori.
Il Tribunale ha è stato riconosciuto al padre il diritto di trattenere presso di sé il figlio paritariamente all’altro genitore, senza collocazione prevalente del bambino presso la propria madre, così aprendo le porte al concetto di “bigenitorialità” (o shared legal custody), previsto nel Disegno di Legge Pillon.
Secondo il Giudicante la soluzione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza non è sempre da preferire, ma è comunque “…preferibile laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto.
Ad esempio dovrebbe tendersi al escludere l’attuazione di tale misura in presenza di figli minori molto piccoli (magari ancora in età da allattamento) e comunque bisogna tener conto del concreto assetto della coppia separanda (ad es. se entrambi hanno degli impegni lavorativi e di che tipo, se hanno entrambi la disponibilità di un’abitazione dignitosa per la crescita dei figli etc…).
Del resto deve prendersi atto che in Italia, specie in alcune sue parti, sussistono ancora oggi molti ostacoli economici e sociali alla realizzazione di una parità dei ruoli all’interno della coppia genitoriale, parità invece raggiunta in altri contesti territoriali, specie nordeuropei ove di pari passo, come visto, è maggiormente in uso la shared custody.”
Nel caso di specie il tribunale ha ritenuto attuabile l’affido condiviso per previsione di tempi di permanenza paritetici fra padre e madre avendo appurato da un lato che il minore di anni 6 aveva sempre vissuto nella casa familiare in cui al momento vive il padre e, pertanto, non ha ravvisato esigenze per cui non potrebbe distaccarsi dalla madre per lungo tempo o di notte; dall’altro la permanenza presso l’abitazione del padre non potrebbe costituire per il minore alcuna forma di pregiudizio, trattandosi di un ambiente a lui familiare in cui sono presenti spazi a lui dedicati e di recente ristrutturazione.
“D’altro canto altri studi condotti in alcuni paesi nordeuropei hanno dimostrato che vi è una maggiore propensione alla doppia residenza nei più giovani rispetto agli adolescenti, che sono maggiormente proiettati verso i loro interessi sociali e possono percepire più dei bambini le “scomodità” derivanti dall’avere più case.
Nel caso di specie, peraltro, il padre ha espressamente manifestato l’interesse ad occuparsi a tempo pieno del figlio, anche in considerazione del suo attuale ridotto impegno lavorativo (è impegnato solo al mattino come dipendente di una ditta privata)…..(OMISSIS) …gode di una rete familiare di supporto, costituita dai genitori e, si suppone, anche di una rete amicale, avendo in Catanzaro il centro dei suoi interessi fin dalla nascita.
Si deve altresì ritenere che il (OMISSIS) sia dotato di adeguate capacità genitoriali, non essendo stato manifestato alcunchè di diverso dalla (OMISSIS) che ha fondato la sua opposizione al collocamento paritario su motivazioni inconsistenti. Infine, non si sono registrati particolare conflitti della coppia, e risulta che il padre veda attualmente il figlio con regolarità…
(OMISSIS) in mancanza di diversi accordi tra i genitori, il Tribunale è chiamato a prevedere i tempi di permanenza dei figlio presso ciascuno di essi e ritiene farlo secondo il seguente schema che prevede esatti tempi paritetici tra i due genitori ...(OMISSIS - SCHEMA SETTIMANALE DI PERMANENZA DEL FIGLIO PRESSO I DUE GENITORI DIVISO IN 4 SETTIMANE)....
Per rispettare il predetto calendario il padre o la madre andranno a prendere il bambino all’uscita scolastica nel giorno di loro competenza e lo riaccompagneranno a scuola il giorno in cui il bambino deve permanere presso l’altro genitore (sono così assicurati nella settimana 1 e 3 quattro notti con il padre e nelle settimane 2 e 4 quattro notti con la madre)….”
Ai paritetici tempi di permanenza del figlio presso i due genitori consegue la decisione del Tribunale di applicare il criterio del mantenimento diretto: ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario del figlio in via diretta.
Sebbene la decisione appaia sotto certi versi “moderna ed illuminata” e sia finalizzata a garantire i diritti paritetici “dei genitori”, sotto altri versi il precedente potrebbe risultare “pericoloso”: il principio della bigenitorialità va sempre applicato con attenzione al caso concreto. La tabella elaborata dal Tribunale per disciplinare i tempi di permanenza del minore presso i due genitori potrebbe risultare in concreto di ardua fattibilità in contesti familiari in cui ad esempio vi siano più figli di diverse età e con esigenze diverse e che magari frequentano scuole diverse, oppure nel caso in cui le abitazioni dei due genitori siano distanti l’una dall’altra, e così via …., con il rischio che ne risulti pregiudicato proprio “il preminente interesse del minore” che le attuali norme vigenti mirano a tutelare.
La pariteticità quantitativa del tempo di collocamento non dovrebbe essere considerata un principio assoluto, ma solo un caso particolare, che può andare bene solo in determinate condizioni specifiche da valutare in modo attento e approfondito.
Per l’affidamento e il collocamento, il termine “condiviso” si riferisce innanzitutto alla qualità e alla responsabilità delle funzioni genitoriali, e al loro modo di condividerle da parte dei genitori: la pariteticità quantitativa del tempo è quindi una delle tante possibili declinazioni, realizzabile solo dopo aver valutato l’intera gestione organizzativa che i genitori hanno costruito prima di separarsi e fin dalla nascita dei figli, oltre che la qualità del rapporto che ciascuno dei genitori ha costruito con i figli fin dalla loro nascita.

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