IL PADRE O LA MADRE CHE OSTACOLA GLI INCONTRI CON L’ALTRO GENITORE DEVE RISARCIRE IL FIGLIO

24 maggio 2019

I figli hanno il diritto di coltivare e poter mantenere un rapporto pieno e soddisfacente, in termini di qualità e quantità, con entrambi i genitori, anche quando questi ultimi decidono di interrompere la loro relazione. Tanto la madre quanto il padre, infatti, sono figure fondamentali per l’armonioso sviluppo della personalità dei bambini e per la loro serena crescita psicofisica.
Accade purtroppo di frequente che il genitore collocatario che vive stabilmente con il figlio approfitti di questa situazione privilegiata ed utilizzi il figlio per colpire l’altro genitore o per ottenere vantaggi economici, o anche solo per risentimento verso l’ex-compagno/a. In tali situazioni i figli sono le vere vittime di questi comportamenti, in quanto vedono pregiudicato il loro personale diritto di vivere la bigenitorialità.
Sono numerose le condotte, oramai note e tipizzate, che questi genitori vendicativi pongono in essere per raggiungere il loro obiettivo: pretendere denaro per lasciare incontrare l’altro genitore con il figlio, trasferirsi con il figlio lontano dalla casa familiare, coinvolgere i figli nel conflitto con l’ex partner, facendo loro credere che l’altro genitore è cattivo, pericoloso, disturbato, così manipolando i figli; consegnare i figli all’altro genitore senza l’occorrente per la scuola o l’attività sportiva programmata, così costringendo quest’ultimo a ritornare presso lo casa del genitore collocatario per recuperarlo; comunicare all’ultimo momento “malattie improvvise” che impediscono al minore di uscire di casa per andare a stare dal genitore non collocatario ecc…..
I Tribunali sono sempre più spesso costretti a intervenire, per sanzionare gli inaccettabili comportamenti e, soprattutto, per tutelare i figli e il loro inviolabile diritto di avere due genitori. Ma anche per dare ristoro alle sofferenze e al disagio patito dal genitore che si vede, illegittimamente, ostacolato e/o privato nel rapporto con la prole.
In molti casi il Tribunale non ha soltanto punito il comportamento del genitore ma ha anche previsto l’applicazione di una sanzione economica, automatica, a suo carico e a beneficio dell’altra parte, per ogni singola futura violazione del diritto genitoriale di stare con il bambino nei tempi calendarizzati dal Tribunale, con somme da pagare diverse, a seconda del tipo di violazione, in virtù dell’art. 709 ter c.c.. Nei casi più gravi, il Tribunale può intervenire più drasticamente, anche arrivando a modificare il collocamento del minore.
 
 

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