Violenza endofamiliare
Nel nostro ordinamento giuridico esistono due binari per la tutela del soggetto vittima di violenza endofamiliare, ovvero quello penale e quello civile. Se la violenza integra gli estremi di un reato, la vittima può chiedere che il giudice intervenga per punire l'aggressore tramite gli strumenti della giustizia penale. In alternativa, la vittima può decidere di agire di fronte al giudice civile per ottenere, tramite una sentenza di separazione o divorzio, la rottura del vincolo coniugale. Oltre a ciò può chiedere in via d'urgenza e cautelativa che il giudice adotti dei provvedimenti di protezione che ordinino all'altra parte (coniuge, convivente, genitore) la cessazione del comportamento molesto e/o violento, oppure l'allontanamento dalla casa familiare. Dal 2006, inoltre, è stato inserito nell'ordinamento processuale civile l'art. 709 ter, che consente alla vittima di violenze e/o soprusi in famiglia di chiedere il risarcimento del danno a carico del colpevole.